Art.9 Aderenti
Possono ottenere la qualifica di “aderenti” le persone fisiche o giuridiche, anche non italiane, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni,anche aventi sede all’estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.
La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.