Art.8 Fondatori
Sono “fondatori” le persone e-o gli Enti che hanno preso parte alla stipulazione dell’atto costitutivo.
Possono divenire “fondatori”, tali nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione,le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio stesso ai sensi del presente statuto.